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Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)


Descrizione

Il Whistleblowing è uno strumento di segnalazione degli illeciti regolamentato dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023.

Vai alla pagina ANAC dedicata


 In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

 ll d.lgs. 24/2023 obbligava l’ANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

 Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono consultabili al seguente link.
 

La normativa prevede diversi possibili canali di segnalazione.

CANALI DI SEGNALAZIONE:

Le segnalazioni devono essere inviate tramite i seguenti canali:

1. Canale interno (artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023)
2. Canale esterno gestito da ANAC (art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023)
3. Divulgazioni pubbliche (art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023)
4. Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

ATTENZIONE: La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower; in via prioritaria, si favorisce l'utilizzo del canale interno. Solo qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, sarà possibile effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni attraverso il canale INTERNO, in alternativa, possono altresì essere effettuate: 
  • mediante un incontro diretto con il RPCT, il cui nominativo è disponibile alla seguente paginafissato entro un termine ragionevole, previo contatto telefonico
  • tramite il servizio postale (anche posta interna) ed in tal caso la segnalazione, che dovrà contenere gli elementi di cui al punto 3 della Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing) , allegata, sarà inserita in una seconda busta chiusa (c.d. sistema a doppia busta), indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di CEVA (CN), Piazza Vittorio Emanuele II n. 17, 12073 CEVA, con espressa dicitura "Riservata/personale". E' disponibile il modello segnalazione condotte illecite presente in allegato;
  • il Comune di CEVA ha aderito ad un’apposita piattaforma on line  denominata “WhistleblowingIT”, conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti ed alle Linee Guida ANAC. Attraverso la piattaforma, il segnalante accede direttamente ad un questionario da compilare on line ed al termine del percorso, una volta inviata al sistema la propria segnalazione, visualizza un codice identificativo della medesima che gli consentirà successivamente di poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare, rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.


Ferma restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale ESTERNO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tale canale è attivabile qualora:

  • il canale interno obbligatorio:
    • non sia attivo
    • sia attivo ma non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
  • la persona abbia già fatto la segnalazione interna ma non abbia avuto seguito
  • la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
    • alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
    • questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
  • la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Accedi all’applicativo per la gestione delle segnalazioni proposto da ANAC

Un’ulteriore modalità di segnalazione è la divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

E’ possibile procedere a divulgazione pubblica nei seguenti casi:

  • a seguito di segnalazione interna senza riscontro al segnalante nei termini previsti, a cui abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro entro termini ragionevoli;
  • la persona abbia già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non abbia dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
  • la persona effettui direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona effettui direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

I soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi all’ Autorità giudiziaria, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il Whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, non è esonerato dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l’ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l’obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d’ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal Whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 17/04/2025 12:23

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