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DescrizionePrincipale normativa di riferimento
- D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”
- Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20 e smi “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”
- Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e smi “Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 42/2004

Disciplina degli interventi nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ambientale
Le aree soggette al vincolo paesaggistico ambientale derivano da un intricato dettato normativo costituito da varie leggi e decreti nazionali (L. 1497/39 - L. 1089/39 - D.M. 25.2.1974 - D.M. 1.8.1985 - L. 431/85).

Tali norme sono state ora raggruppate in un unico testo dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 22 denominato “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 22 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ambientale, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica.
Con la nuova L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 la Regione Piemonte ha limitato la propria competenza alle opere pubbliche complesse ed ai seguenti interventi edilizi privati:
- nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
- interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

Interventi non soggetti ad autorizzazione
Ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 - comma 3 - della L.R. n. 32/2008 l’esecuzione delle seguenti opere non è soggetta ad autorizzazione per interventi in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;
- posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

Modulistica
La modulistica per presentare la richiesta di autorizzazione paesaggistica regionale o comunale, è reperibile presso l’Ufficio Tecnico o direttamente scaricabile alla fine della presente descrizione.

Dove richiedere maggiori informazioni
Per tutte le informazioni del caso occorre rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune nei normali giorni ed orari di apertura.


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Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 17/10/2023 11:47

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