Descrizione
Possono essere beneficiarie del contributo esclusivamente le imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio
di beni, in sede fissa, e quelle esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aventi sede
operativa nell’ambito territoriale del Distretto.
Rientrano tra i soggetti ammissibili, oltre coloro che esercitano la vendita al dettaglio di beni, anche:
- le farmacie purché l’attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali,dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, e purché dotate di Autorizzazione/Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al dettaglio;
- i titolari di rivendita di generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse, e purché dotate di Autorizzazione/Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al dettaglio;
- gli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 23 della L.R. 14/01/2009, n. 1 recante “Testo unico in materia di artigianato”, purché dotate di Autorizzazione / Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al dettaglio
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Ultimo aggiornamento
05/07/2024 14:27