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Proroga dehor temporanei al 31/12/2024

Prorogato 31 dicembre 2024, la possibilità di installare dehor temporanei senza l'autorizzazione  prevista dagli artt.21 e 146 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.
Data:
Mercoledì, 08 Maggio 2024 (ore 17:30)

Descrizione

Prorogato 31 dicembre 2024, la possibilità di installare dehor temporanei senza l'autorizzazione  prevista dagli artt.21 e 146 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

 Di conseguenza, si consente a tutte le imprese di pubblico esercizio di cui all’art.5 della Legge 25 agosto 1991 nr.287, le occupazioni di suolo pubblico ex novo mediante l’installazione di dehors o l’ampliamento di dehors già esistenti;

  la deroga a beneficio delle occupazioni di suolo pubblico dei dehors viene riconosciuta fino alla data del 31 dicembre 2024 e condizionata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

  • la collocazione di tavolini e sedie, potrà avvenire su aree fronte esercizio, laterali o fronte strada, anche collocate a distanza, in deroga ai criteri di sorvegliabilità, ovvero anche quando l’area concessa non sia visibile dal locale del pubblico esercizio, purché il titolare assegni, a personale appositamente incaricato, il compito di vigilare stabilmente sull’area utilizzata e non sorvegliata del locale;
  • per l’allestimento del dehor è possibile utilizzare elementi di arredo e strutture semplici facilmente amovibili – tavolini, sedie, ombrelloni, tende ombreggianti – con l’utilizzo di fioriere, qualora necessarie per salvaguardare l’incolumità degli avventori, coerenti con il contesto urbano, già nella disponibilità dell’esercizio, anche in deroga alle prescrizioni tipologiche (foggia, materiali e colore) indicate nel Regolamento Comunale
  • di fare salvi i diritti dei terzi; - di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;
  • obbligo a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;
  • di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08
  • di sollevare il Comune da ogni responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione; - di obbligarsi, al termine del periodo di consentita occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
  • di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento della presente procedura;
  • rispetto delle norme imperative di legge nonché dei Regolamenti vigenti in materia, garantendo le esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi e che la stessa rispetta gli elementi essenziali ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi riservati alla viabilità;
  • di avere assolto gli obblighi di pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico anche per quanto riguarda risorse dovute rispetto alle passate annualità
  • a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;
  • ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi;
  • ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
  • a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati;
  • a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato.

L’occupazione del suolo pubblico ex novo o mediante ampliamento di dehor esistente è subordinata all’invio a mezzo PEC di domanda da effettuarsi ai sensi degli artt.181 e 264 del D.L. n.34/2020 e s.m.i. e del D.P.R. 445/2000 artt.46 e 47 con la quale il titolare dell’esercizio indicherà l’estensione dell’occupazione, il numero e la tipologia di arredi leggeri con cui intende allestire il dehor, allegando planimetria, copia del documento di identità del richiedente, e l’eventuale consenso scritto del proprietario dell’area privata gravata o asservita da uso pubblico su cui insiste il dehor o l’ampliamento del dehor e/o titolare dell’attività economica limitrofa in fronte al cui ingresso /e/o vetrine il dehor è collocato, senza ulteriori formalità;

  • la domanda verrà inoltrata al Protocollo del Comune tramite P.E.C., utilizzando il modello allegato
  • la ricevuta della P.E.C., attestante l’avvenuta presentazione della domanda, e la ricevuta di pagamento del canone, costituiranno titolo idoneo ad effettuare l’occupazione del suolo pubblico, le stesse ricevute dovranno essere conservate ed andranno esibite in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza;
Con delibera di Giunta nr.39 del 19/04/2024 si è stabilito di applicare un tariffa agevolata nella misura oraria pari ad euro 0,09 per metro quadro (riduzione 70% tariffa ordinaria)

Numero progressivo

1

Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

08/05/2024 17:48




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